I contributi associativi versati alla VIS ASSISTANCE sono detraibili dalle imposte.

Come prevede l’art. 83 comma 5 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso (operanti ai sensi dell’art. 1 della L. 3818/1886), quale è VIS ASSISTANCE, fino ad un importo di € 1.300 sono detraibili dalle imposte (nella misura del 19%) con un massimale autonomo e specifico. Per avere diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi è necessario effettuare il versamento dei contributi nell’anno a cui gli stessi si riferiscono.
La motivazione di questa agevolazione risiede nel riconoscimento della funzione sociale svolta dalle SMS che sono enti del Terzo Settore che non hanno scopo di lucro ma svolgono finalità di interesse generale e assistono le persone anche quando si trovano in condizione di fragilità.
Rappresenta pertanto una premialità come era stata valutata nel D. Lgs 460/97 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali ed Onlus) che non hanno le polizze malattia.

Pagamento unico e ricevute separate

La detrazione spetta a ciascun Socio contribuente per il proprio contributo personale, come da istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Non sono invece detraibili i contributi versati per i familiari a carico ancorché Soci.

Quindi ai fini della detrazione, anche se il versamento del contributo è unico per l’intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio VIS ASSISTANCE contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito.
Solo nei casi in cui il contributo è indistinto per tutto il nucleo familiare, il Socio titolare detrae l’intero importo.