Estratto dello STATUTO

Art. 3 - Scopo e oggetto
VIS Assistance ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dallo Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini. VIS Assistance ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:
a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonchè fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
c) svolgere attività di assistenza socio-sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonchè gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;
f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari.

In particolare sarà possibile:
- stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purchè in coerenza con quanto previsto dalle Legge 3818/1886;
- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia; - effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonchè con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell’art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.